“Finalmente i nostri imprenditori delle aree montane hanno uno strumento in più per dare il giusto valore ai loro prodotti e raggiungere nuovi segmenti di mercato e nuovi consumatori. Il valore aggiunto della trasparenza crea nuove opportunità per le imprese che puntano sulla qualità, è giusto che possano avere questo riconoscimento”. Così Coldiretti Bergamo commenta l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del decreto che consente di utilizzare la dicitura facoltativa di qualità "prodotto di montagna.
L’agricoltura montana nella provincia di Bergamo riveste una particolare importanza, non solo perché riguarda un terzo del territorio provinciale (circa 27.000 Ha di superficie agricola utilizzata, vale a dire il 37,8% del totale, si trovano in aree montane. E’ situato in queste aree anche il 36,5% delle aziende agricole), ma anche perché consente il mantenimento degli assetti economici, sociali ed ambientali di aree fragili, facendo inoltre da incubatore ad esperienze innovative e originali portate avanti soprattutto dai giovani.
“Ponendo la dicitura facoltativa di qualità "prodotto di montagna" – sottolinea Coldiretti Bergamo – si creano le condizioni per valorizzare ulteriormente prodotti ad alto tasso di tipicità, facendo leva sulla loro riconoscibilità. Questo è molto importante e va incontro alle esigenze di chi desidera fare acquisti consapevoli e quindi ricerca la trasparenza e la tracciabilità”.
Per l’entrata in vigore del provvedimento è necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ecco i contenuti del decreto in pillole:
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE L'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna" può essere applicata ai prodotti: ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati; derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone; derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL'APICOLTURA - L'indicazione può essere applicata ai prodotti dell'apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
INGREDIENTI UTILIZZATI - I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.
IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE - In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell'olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
L’utilizzo della dicitura "prodotto di montagna" deve essere segnalato alla Regione ove é situato l’allevamento, l’azienda di produzione o lo stabilimento di produzione.